|
Art. 36 Diplomi universitari
I bachelor, i master, i diplomi universitari o le licenze in scienze naturali o in ingegneria conseguiti presso scuole universitarie ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’8 ottobre 19996 sull’aiuto alle università sono riconosciuti quali diplomi universitari svizzeri in virtù dell’articolo 4 LCB, anche se al momento dell’esame la scuola universitaria non era accreditata. |