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Art.4 Commissione d’esame
1 La commissione d’esame è costituita da due rappresentanti di ciascuna associazione di consulenti in brevetti ACBSE, ACBIS e ASCPI. I rappresentanti sono eletti dalla direzione della camera d’esame. 2 La commissione d’esame può validamente deliberare se sono presenti il presidente eletto o il suo sostituto e almeno altri tre membri. 3 Le decisioni della commissione d’esame sono prese a maggioranza dei suoi membri presenti. Anche il presidente partecipa alla votazione; in caso di parità di voti il suo voto, o in sua assenza il voto del suo sostituto, è decisivo. 4 Il presidente del Tribunale federale dei brevetti oppure un membro giurista di tale tribunale da lui designato assiste alla seduta della commissione d’esame in qualità di osservatore o consigliere. La commissione d’esame può invitare alla seduta altre persone senza diritto di voto. |