Art.5 Esaminatori
1 La commissione d’esame nomina quali esaminatori consulenti in brevetti iscritti nel registro dei consulenti in brevetti e altri esperti che dispongono di conoscenze comprovate negli ambiti oggetto d’esame (art. 7), quali docenti universitari, avvocati o giudici. 2 Gli esaminatori non possono far parte della commissione d’esame. 3 Gli esaminatori sono nominati per due anni. La nomina può essere rinnovata. |