Art.6 Sorveglianza
1 La sorveglianza dell’esame federale per consulenti in brevetti spetta alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)3. 2 La SEFRI approva la guida sull’esame di consulente in brevetti della commissione d’esame. 3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |