Art.8 Parti dell’esame
1L’esame federale per consulenti in brevetti è suddiviso in quattro parti. Il candidato può scegliere liberamente l’ordine delle singole parti. 2 La prima e la seconda parte (art. 7 lett. a) sono svolte in conformità delle prescrizioni del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti (art. 134a par. 1 lett. b della Conv. sul brevetto europeo del 5 ott. 1973, riveduta il 29 nov. 20004). Comprendono quanto segue:
3 La terza parte dell’esame (art. 7 lett. a–c) verte:
4 La quarta parte dell’esame (art. 7 lett. d) prevede, nella misura in cui siano necessari per l’esercizio dell’attività di consulente in brevetti in Svizzera, il diritto dei marchi, il diritto di design, il diritto d’autore, il diritto della concorrenza e il diritto civile. |