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Art.9 Svolgimento dell’esame
1 La terza e la quarta parte dell’esame federale per consulenti in brevetti sono svolte almeno una volta all’anno. La commissione d’esame può posticipare l’esame se vi sono meno di quattro iscrizioni; l’intervallo tra due sessioni d’esame di ognuna delle parti non deve tuttavia superare i 25 mesi. 2 La commissione d’esame stabilisce e pubblica i termini d’iscrizione, le sessioni e il luogo d’esame. 3 Non è ammesso ripartire la terza o la quarta parte dell’esame su più sessioni d’esame. |