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Art. 29
1 La polizia vigila affinché, prima di riprendere la corsa, sia ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni. 2 Se il sovraccarico non può essere sanzionato secondo la procedura della multa disciplinare, la polizia deve ordinare il trasbordo o lo scarico del veicolo fino al peso autorizzato e sorvegliare l’operazione. 3 In caso di inosservanza dell’obbligo di manutenzione del sistema antinquinamento, la polizia ordina che venga effettuato il servizio di manutenzione. |