Art. 22 Controlli nell’azienda
1 I controlli nell’azienda sono effettuati nella sede dell’azienda o di una sua succursale. Se la sede o la succursale è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d’immatricolazione informa l’autorità competente per il controllo nell’azienda. 2 I controlli nell’azienda devono essere effettuati in particolare se:
3 I controlli di cui al capoverso 2 sono conteggiati quali controlli giusta l’articolo 20. 4 Invece di un controllo in loco, il controllo può essere effettuato sulla base di documenti di controllo. Se un’azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l’articolo 13 lettere b, c e d OLR 153 o l’articolo 16a OLR 254, può trasmetterli per via elettronica all’autorità di controllo nella forma da essa richiesta e in osservanza delle necessarie misure di sicurezza.55 5 Se possibile la valutazione deve coinvolgere almeno i mezzi di controllo di un mese. 6 Sono oggetto dei controlli:
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4929). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 239). |