Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimentodel 18 giugno 2010 (Stato 1° gennaio 2017) |
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
1La presente ordinanza disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra le parti e le autorità per i procedimenti retti dal CPC, dalla LEF e dal CPP. 2La presente ordinanza non si applica ai procedimenti dinnanzi al Tribunale federale. |