|
Art. 12 Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica
1 Il fabbricante, il suo mandatario o, nel caso in cui nessuno dei due risieda in Svizzera, l’importatore devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data dell’immissione in commercio dell’apparecchio. 2 In caso di immissione in commercio di serie di apparecchi, il termine decorre dalla data dell’immissione in commercio dell’ultimo esemplare della serie in questione. 3 Il fornitore di servizi su ordinazione soggiace all’obbligo di cui al capoverso 1:
18 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137). |