|
Art. 18 Obblighi di controllo
1 I fabbricanti e gli importatori, che ritengono o hanno motivo di supporre che un apparecchio da essi immesso in commercio non sia conforme alla presente ordinanza, devono adottare senza indugio le misure correttive necessarie per renderlo conforme o, se necessario, per ritirarlo o richiamarlo. 2 I distributori, che ritengono o hanno motivo di supporre che un apparecchio da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza, devono adoperarsi affinché siano prese le misure correttive necessarie per renderlo conforme o, se necessario, per ritirarlo o richiamarlo. 3 Qualora l’apparecchio presenti un rischio, i fabbricanti, i mandatari, gli importatori e i distributori devono informarne immediatamente l’UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate.21 4 Qualora l’apparecchio presenti un rischio, i fornitori di servizi su ordinazione devono inoltre informarne immediatamente l’UFCOM, indicando in particolare in modo dettagliato i motivi della non conformità e le misure correttive adottate, nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario risiedano in Svizzera e l’importatore abbia importato l’apparecchio per il proprio utilizzo.22 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137). |