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Art. 26 Prove da parte di un laboratorio
1 L’UFCOM fa esaminare un’apparecchiatura da un laboratorio che adempie una delle condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a–c:24
2 Prima di far esaminare un apparecchio, l’UFCOM sente la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato. Prima di far esaminare un impianto fisso, sente il proprietario dello stesso. 3 I costi delle prove effettuate da un laboratorio sono a carico della persona responsabile della messa a disposizione sul mercato dell’apparecchio o del proprietario dell’impianto fisso, qualora le prove dimostrino che l’apparecchio o l’impianto fisso non soddisfa i requisiti richiesti. 4 L’UFCOM può far eseguire la prova da un laboratorio, se non può effettuarla esso stesso. In questo caso, alla persona responsabile della messa a disposizione sul mercato di un apparecchio che non adempie i requisiti essenziali o al proprietario dell’impianto fisso che non adempie detti requisiti sono addossati gli stessi costi che risulterebbero se l’UFCOM avesse effettuato esso stesso la prova. I capoversi 2 e 3 non si applicano. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137). |