|
Art. 5 Norme tecniche
1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, designa le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali della presente ordinanza. 2 Per quanto possibile, l’UFCOM designa norme armonizzate a livello internazionale. 3 L’UFCOM può incaricare organismi svizzeri di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche o può farlo direttamente. 4 L’UFCOM pubblica le norme tecniche designate nel Foglio federale mediante rinvio13. 13 Le norme tecniche designate possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthur; www.snv.ch. |