|
Art. 10 Documentazione tecnica
1 Il fabbricante allestisce la documentazione tecnica prima dell’immissione in commercio dell’apparecchio e la tiene aggiornata. La documentazione tecnica deve:
2 La documentazione tecnica elenca le esigenze applicabili e contiene i progetti, la fabbricazione e il funzionamento dell’apparecchio, sempre che ciò sia importante ai fini della valutazione. 3 La documentazione tecnica deve contenere un’analisi e una valutazione dei rischi adeguate.17 4 La documentazione tecnica deve contenere all’occorrenza almeno gli elementi seguenti:
5 Se la documentazione tecnica non è redatta in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese, l’UFCOM può chiederne la traduzione integrale o parziale in una delle lingue menzionate. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137). |