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Art. 11 Dichiarazione di conformità
1 La dichiarazione di conformità è rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario conformemente al modello figurante nell’Allegato 4. Essa attesta che l’adempimento dei requisiti essenziali è stato dimostrato. È aggiornata regolarmente. 2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta o tradotta in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese. 3Se l’apparecchio è soggetto a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, va rilasciata una sola dichiarazione. Diverse dichiarazioni individuali contenute in un dossier sono equiparate a una sola dichiarazione. |