Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza si intende per: - a.
- apparecchiatura: un apparecchio o un impianto fisso;
- b.
- apparecchio:
- 1.
- ogni dispositivo o combinazione di simili dispositivi messi a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinata all’utente finale, che può provocare interferenze elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere pregiudicato da tali interferenze,
- 2.
- componenti o sottounità che sono destinati a essere incorporate dall’utilizzatore finale in un simile dispositivo e che possono provocare interferenze elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere pregiudicato da tali interferenze,
- 3.
- ogni combinazione di simili dispositivi ed eventualmente di altri dispositivi che costituisce un impianto mobile ed è destinata a essere utilizzata in luoghi diversi (impianto mobile);
- c.
- impianto fisso: una combinazione particolare di apparecchi ed eventualmente di altri dispositivi, collegati insieme o installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
- d.
- interferenza elettromagnetica: ogni fenomeno elettromagnetico che può pregiudicare il funzionamento di un’apparecchiatura, come per esempio un rumore elettromagnetico, un segnale indesiderato o un’alterazione dell’ambiente stesso di propagazione;
- e.
- immunità: la capacità di un’apparecchiatura di funzionare, sotto l’effetto di un’interferenza elettromagnetica, conformemente alla destinazione prevista senza esserne pregiudicata;
- f.
- offerta: ogni atto destinato a mettere a disposizione sul mercato determinati apparecchi, sia esponendoli in locali commerciali, sia presentandoli in esposizioni o ancora raffigurandoli in prospetti pubblicitari, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo;
- g.
- messa a disposizione sul mercato: la fornitura di impianti per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito;
- h.
- immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un apparecchio sul mercato svizzero;
- i.
- messa in servizio: la prima installazione e utilizzazione di un apparecchio;
- j
- installazione: insieme di azioni volte a far funzionare un’apparecchiatura;
- k.
- fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un apparecchio, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio;
- l.
- mandatario: ogni persona fisica o giuridica residente in Svizzera incaricata per scritto da un fabbricante di svolgere in suo nome determinati compiti;
- m.
- importatore: ogni persona fisica o giuridica residente in Svizzera che immette sul mercato svizzero un apparecchio proveniente dall’estero;
- n.
- distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette un apparecchio a disposizione sul mercato;
- nbis.4
- fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un’attività commerciale almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell’articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci;
- o.6
- operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio;
- obis.7
- fornitore di servizi della società dell’informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi;
- p.
- marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l’apparecchio è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l’apposizione.
2 L’importazione di apparecchi destinati al mercato svizzero è equiparata a un’immissione in commercio. 3 L’offerta di un apparecchio è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. 4 L’immissione in commercio di un apparecchio usato importato è equiparata a un’immissione in commercio di un apparecchio nuovo, sempre che non sia già stato immesso sul mercato svizzero un apparecchio nuovo identico. 5 Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante se: - a.
- immette in commercio un apparecchio con il proprio nome o marchio; o
- b.
- modifica un apparecchio già presente in commercio tanto che la conformità alla presente ordinanza può esserne compromessa.
6 La riparazione di un’apparecchiatura va equiparata a un’utilizzazione. 4 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137). 5 RS 783.0 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137). 7 Introdotta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).
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