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Art. 22
1 Chiunque esponga o presenti un’apparecchiatura che non soddisfa i requisiti per la sua messa a disposizione sul mercato o per la sua messa in servizio deve indicare chiaramente che l’apparecchiatura in questione non soddisfa le prescrizioni e non può né essere messa a disposizione sul mercato né essere messa in servizio. 2 Una dimostrazione può essere effettuata solo se sono state adottate misure adeguate per evitare interferenze elettromagnetiche. |