Art. 24 Principi
1 L’UFCOM controlla che le apparecchiature messe a disposizione sul mercato, messe in servizio, installate o utilizzate siano conformi alla presente ordinanza. 2 A tal fine l’UFCOM effettua prove per campionatura. Procede anche a controlli se ha motivo di supporre che un’apparecchiatura non adempia le prescrizioni della presente ordinanza. 3 Può accedere gratuitamente ai locali in cui si trovano le apparecchiature allo scopo di verificare l’adempimento delle prescrizioni della presente ordinanza. Può esigere la consegna di apparecchi a titolo gratuito. 4 L’UFCOM può esigere che Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)24 gli fornisca, per un periodo determinato, informazioni sull’importazione di apparecchi. 5 Se, nel quadro delle sue attività ordinarie, l’UDSC scopre apparecchi dei quali, in base a una lista di controllo allestita dall’UFCOM, sospetta che non adempiono le prescrizioni della presente ordinanza, ne preleva un campione e lo trasmette all’UFCOM senza indugio. 24 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |