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Art. 27 Misure
1 Se dal controllo risulta una violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, l’UFCOM ordina le misure adeguate dopo aver sentito la persona responsabile della messa a disposizione sul mercato dell’apparecchio, l’utilizzatore o il proprietario dell’apparecchiatura. 2 Se risulta che un’apparecchiatura genera un’interferenza o ne è disturbata, l’UFCOM può segnatamente:
3 L’UFCOM può pubblicare queste misure o renderle accessibili in Internet. 4 L’UFCOM può informare la popolazione della non conformità tecnica di un apparecchio, in particolare se non è possibile identificare tutti gli operatori economici o se il numero di questi ultimi è troppo elevato. A tale scopo, esso pubblica o rende accessibile in Internet in particolare le informazioni seguenti:
5 L’UFCOM può partecipare a banche dati internazionali per lo scambio di informazioni tra autorità di sorveglianza del mercato e raccogliervi le informazioni di cui al capoverso 4.26 26 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137). |