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Art. 7 Organismi di valutazione della conformità 14
1 Gli organismi di valutazione della conformità che redigono rapporti o rilasciano dichiarazioni devono essere:15
2 Chi si fonda su documenti di un organismo diverso da quelli citati nel capoverso 1 deve dimostrare in modo verosimile che le procedure d’esame o le valutazioni e le qualifiche di detto organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137). 16 RS 946.512 |