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Art. 9 Procedure di valutazione della conformità
1 Il fabbricante deve dimostrare la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali della presente ordinanza scegliendo una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:
2 Il fabbricante può decidere di limitare l’applicazione della procedura descritta nel capoverso 1 lettera b ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza, a condizione che per gli altri aspetti dei requisiti essenziali sia applicata la procedura descritta nel capoverso 1 lettera a. |