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Art. 4 Giochi da casinò
1 Le case da gioco possono svolgere, nel rispetto dell’articolo 3 OGD, i seguenti giochi da casinò:
2 Sono considerati giochi da tavolo in particolare:
3 Sono considerati giochi da tavolo anche le varianti e le combinazioni dei giochi di cui al capoverso 2. |