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Art. 44 Restrizioni d’accesso
1 La casa da gioco determina le persone che hanno accesso alle istallazioni e ai sistemi contenenti dati importanti per la determinazione del prodotto lordo del gioco, in particolare il SECC, il SRD, il sistema di videosorveglianza e i sistemi di jackpot. 2 Ciascuna di queste persone deve disporre di un codice d’accesso individuale. Su richiesta della casa da gioco, la CFCG può autorizzare l’adozione di altre misure d’identificazione a condizione che siano quantomeno equivalenti. 3 I terzi possono accedere alle istallazioni e ai sistemi di cui al capoverso 1 soltanto se la persona che effettua l’operazione dispone di un’autorizzazione della casa da gioco e di un accesso protetto da un codice individuale. 4 L’accesso di terzi alle installazioni e ai sistemi di cui al capoverso 1, dall’interno o dall’esterno della casa da gioco, come pure i loro interventi su queste installazioni e su questi sistemi sono registrati in un verbale nel quale figurano per ogni accesso e per ogni intervento:
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