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Art. 50 Formazione e formazione continua
1 Nella formazione di base, il personale interessato apprende in particolare a individuare i criteri per il riconoscimento precoce e a intervenire conformemente alle procedure previste dal piano di misure sociali. Deve essere svolta entro sei mesi dall’entrata in funzione. 2 Nella formazione continua annuale, le conoscenze acquisite durante la formazione di base vengono completate e approfondite. |