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Art. 8 Richiesta di estratti di casellari giudiziali stranieri
1Sono iscritte in VOSTRA le richieste di estratti di casellari giudiziali stranieri presentate da autorità svizzere. 2Questi dati sono accessibili soltanto all’UFG, che tiene il casellario, e alle autorità richiedenti. 3L’autorizzazione a presentare tali richieste in via elettronica è disciplinata negli allegati 2 e 3. |
