Ordinanza
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Art. 13
1 Il COE può fornire assistenza tecnica alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nell’adempimento dei loro compiti. 2 L’assistenza è fornita secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e d’intesa con l’Ufficio federale delle comunicazioni. 3 Il COE può acquistare i mezzi tecnici necessari ed effettuare studi di fattibilità, misurazioni e prove. 4 Le prestazioni del COE sono indennizzate secondo le disposizioni dell’ordinanza dell’8 novembre 200611 sugli emolumenti del DDPS. |