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Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)
(Stato 1° gennaio 2009)732.143.2
del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)
Art. 1
La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze dei corpi di guardia degli impianti nucleari (corpi di guardia), il loro equipaggiamento e armamento, la loro organizzazione, come pure quella del personale di guardia esterno, nonché i requisiti delle guardie dal profilo delle qualifiche e dell’idoneità.