Ordinanza
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Art. 11 Mezzi da servizio d’ordine
1 I mezzi da servizio d’ordine ammessi in caso di intervento nell’area di sicurezza esterna sono elencati al punto 3 dell’appendice. 2 I capisquadra o i loro sostituti decidono in merito all’impiego di detti mezzi, ad eccezione dei casi di legittima difesa e di aiuto alla legittima difesa. 3 L’acquisizione di nuove tipologie di mezzi da servizio d’ordine deve essere preventivamente annunciata all’IFSN.5 5 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21). |