Ordinanza
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Art. 12 Cani di servizio
1 I corpi di guardia possono impiegare cani di servizio. 2 Possono essere impiegati cani di servizio soltanto se conducenti e cani hanno superato gli esami richiesti dalla Società cinofila svizzera, dalla Federazione svizzera dei conducenti di cani di polizia oppure dalla Società svizzera dei conducenti di cani militari. |