Ordinanza
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Art. 16 Idoneità personale
1 La verifica dell’idoneità personale serve ad accertare che il candidato possieda le qualità personali necessarie per svolgere l’attività di addetto alla sorveglianza, quali un atteggiamento di base riflessivo e autocritico, scrupolosità, spirito di squadra e attitudine al comando. 2 Un servizio designato dal titolare della licenza valuta l’idoneità personale. Il servizio comunica il risultato al titolare della licenza, che lo inserisce nella documentazione conformemente all’articolo 37 dell’ordinanza del 9 giugno 200610 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN). 3 Fondandosi sulla valutazione, il titolare della licenza decide in merito all’idoneità personale e inserisce la decisione nella documentazione. 4 Il titolare della licenza valuta periodicamente l’idoneità personale e annota il risultato nella documentazione. 5 L’IFSN può consultare la documentazione.11 10 RS 732.143.1 11 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21). |