Ordinanza
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Art. 17 Idoneità psicofisica
1 La verifica dell’idoneità psicofisica serve ad accertare che il candidato soddisfi i requisiti dal profilo dello stato di salute, quali una capacità percettiva sufficiente, abilità al lavoro a turni e nessuna dipendenza da sostanze psicotrope. 2 Un medico di fiducia della SUVA verifica annualmente l’idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia nell’ambito degli esami preventivi di medicina del lavoro e comunica i risultati alla SUVA. 3 La SUVA decide in merito all’idoneità psicofisica. La decisione è comunicata in forma scritta al titolare della licenza, che provvede a inserirla nella documentazione conformemente all’articolo 37 OEPIN12. 4 L’IFSN può consultare la documentazione.13 12 RS 732.143.1 13 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21). |