Ordinanza
|
Art. 19
1 I titolari di licenza prendono i necessari accordi organizzativi con le autorità cantonali di polizia, in particolare sui mezzi di comunicazione, sui percorsi d’accesso, sull’infrastruttura e sull’azione dei corpi di guardia, fino all’arrivo di un capo intervento della polizia. 2 I titolari di licenza sono tenuti a fornire indicazioni alla polizia sugli impianti e sulle modifiche apportate alle misure di sicurezza esterne. 3 La polizia deve essere coinvolta periodicamente nelle esercitazioni dei corpi di guardia o nelle esercitazioni d’emergenza relativi alla sicurezza esterna. 4 In caso di intervento, la polizia assume il comando nelle questioni di sicurezza esterna. Il capo intervento concorda le misure previste con lo stato maggiore di crisi dell’impianto nucleare. |