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Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)
(Stato 1° gennaio 2009)732.143.2
del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)
Art. 19
1 I titolari di licenza prendono i necessari accordi organizzativi con le autorità cantonali di polizia, in particolare sui mezzi di comunicazione, sui percorsi d’accesso, sull’infrastruttura e sull’azione dei corpi di guardia, fino all’arrivo di un capo intervento della polizia.
2 I titolari di licenza sono tenuti a fornire indicazioni alla polizia sugli impianti e sulle modifiche apportate alle misure di sicurezza esterne.
3 La polizia deve essere coinvolta periodicamente nelle esercitazioni dei corpi di guardia o nelle esercitazioni d’emergenza relativi alla sicurezza esterna.
4 In caso di intervento, la polizia assume il comando nelle questioni di sicurezza esterna. Il capo intervento concorda le misure previste con lo stato maggiore di crisi dell’impianto nucleare.