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Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)
(Stato 1° gennaio 2009)732.143.2
del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)
Art. 2Compiti
1 I corpi di guardia adempiono in particolare i compiti seguenti:
a.
proteggono gli impianti nucleari da interventi non autorizzati e impediscono alle persone non autorizzate di accedere all’area di sicurezza esterna;
manovrano i dispositivi tecnici di sicurezza e ne verificano il buon funzionamento;
c.
verificano, valutano e trattano le notifiche e gli allarmi;
d.
allertano la polizia e i soccorsi;
e.
guidano la polizia e i soccorsi all’interno dell’impianto nucleare.
2 I corpi di guardia assicurano la sorveglianza e la vigilanza sugli impianti nucleari 24 ore su 24.