Ordinanza
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Art. 4 Accertamenti d’identità
Se l’identità di una persona può essere constatata soltanto a costo di notevoli difficoltà, o se sussistono seri dubbi in merito all’esattezza dei dati o sull’autenticità dei documenti d’identità, l’interessato deve essere consegnato ai competenti organi di polizia. |