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Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)
(Stato 1° gennaio 2009)732.143.2
del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)
Art. 4Accertamenti d’identità
Se l’identità di una persona può essere constatata soltanto a costo di notevoli difficoltà, o se sussistono seri dubbi in merito all’esattezza dei dati o sull’autenticità dei documenti d’identità, l’interessato deve essere consegnato ai competenti organi di polizia.