Ordinanza
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Art. 7 Fermo provvisorio, uso della forza fisica
1 Possono essere fermati coloro che:
2 Le persone fermate possono essere ammanettate se fanno resistenza, oppure se sussiste il pericolo che fuggano, aggrediscano altre persone o si feriscano. È ammesso l’uso di manette o di lacci; sono invece vietati mezzi che colpiscono le vie respiratorie. 3 Nell’uso della forza fisica bisogna tener conto della costituzione fisica e dell’età della persona interessata. Nel limite del possibile, il ferimento di persone e le misure che limitano la respirazione devono essere evitati. 4 Le persone ferite mediante uso della forza fisica devono essere soccorse e, se necessario, essere assistite da un medico. 5 Le persone fermate devono essere consegnate senza indugio alla polizia. |