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Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN)
(Stato 1° gennaio 2009)732.143.2
del 9 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2009)
Art. 7Fermo provvisorio, uso della forza fisica
1 Possono essere fermati coloro che:
a.
compromettono la sicurezza di persone o impianti nucleari; oppure
b.
vengono colti in flagrante mentre commettono un delitto o un crimine ai danni di persone o impianti nucleari, o che subito dopo si danno alla fuga.
2 Le persone fermate possono essere ammanettate se fanno resistenza, oppure se sussiste il pericolo che fuggano, aggrediscano altre persone o si feriscano. È ammesso l’uso di manette o di lacci; sono invece vietati mezzi che colpiscono le vie respiratorie.
3 Nell’uso della forza fisica bisogna tener conto della costituzione fisica e dell’età della persona interessata. Nel limite del possibile, il ferimento di persone e le misure che limitano la respirazione devono essere evitati.
4 Le persone ferite mediante uso della forza fisica devono essere soccorse e, se necessario, essere assistite da un medico.