Ordinanza
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Art. 9 Zona rilevante per la sicurezza esterna
1 Nella zona circostante rilevante per la sicurezza esterna, i corpi di guardia possono adottare, d’intesa con la polizia del Cantone di sito, le misure di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f e h. 2 L’IFSN, sentiti la polizia e il titolare della licenza di costruzione o d’esercizio per l’impianto nucleare (titolare della licenza), delimita la zona rilevante per la sicurezza esterna.3 3 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 732.21). |