Ordinanza
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Art. 17 Idoneità psicofisica 12
1 La verifica dell’idoneità psicofisica serve ad accertare che il candidato soddisfi i requisiti dal profilo dello stato di salute, quali una capacità percettiva sufficiente, abilità al lavoro a turni e nessuna dipendenza da sostanze psicotrope. 2 Un medico esamina ogni anno l’idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia. Se non si tratta di uno specialista in medicina del lavoro, il medico trasmette il risultato dell’esame a uno specialista di tale settore. 3 Lo specialista in medicina del lavoro valuta, sulla base degli esami effettuati, l’idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia. Esso trasmette tale valutazione al titolare della licenza. 4 Il titolare della licenza integra la valutazione di medicina del lavoro nella documentazione di cui all’articolo 37 OEPIN13. Fondandosi su di essa, decide in merito all’idoneità psicofisica dei membri dei corpi di guardia e registra il risultato nella documentazione. 5 L’IFSN può consultare la documentazione. 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 806). |
