Ordinanza
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Art. 14 Personale di guardia esterno
1 I corpi di guardia degli impianti nucleari possono chiedere rinforzi a personale di guardia esterno, in particolare in caso di revisione e di arresto degli impianti. 2 Il personale di guardia esterno presta servizio senz’arma. 3 L’IFSN è incaricato di disciplinare mediante direttiva l’impiego di personale di guardia esterno.7 7 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). |