Ordinanza
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Art. 13 Dipartimenti e Cancelleria federale
1 Alla fine dell’anno i dipartimenti e la Cancelleria federale riferiscono al NCSC in merito allo stato della sicurezza informatica. 2 I fornitori di prestazioni interni di cui all’articolo 9 OTDI10 informano regolarmente il NCSC sulle vulnerabilità scoperte e sui ciberincidenti, nonché sulle misure previste e adottate per porvi rimedio.11 3 I dipartimenti e la Cancelleria federale designano ciascuno un incaricato della sicurezza informatica (ISID), che opera su incarico diretto della direzione del dipartimento.12 4 Gli ISID hanno segnatamente i seguenti compiti:
5 I dipartimenti e la Cancelleria federale disciplinano il rapporto tra l’ISID e l’incaricato della sicurezza informatica delle unità amministrative (ISIU), segnatamente la responsabilità tecnica per le questioni di sicurezza.14 11 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132). 13 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132). 14 Introdotto dal n. I dell’O del 24 feb. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 132). |