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Ordinanza sulla protezione contro i ciber-rischi nell’Amministrazione federale (Ordinanza sui ciber-rischi, OCiber)
del 27 maggio 2020 (Stato 1° aprile 2021)
Art. 14dProtezione elevata
1 Se dall’analisi del bisogno di protezione risulta un bisogno di protezione elevato, oltre all’attuazione delle direttive in materia di sicurezza per la protezione di base le unità amministrative definiscono, sulla base di un’analisi dei rischi, ulteriori misure di sicurezza, le documentano e le attuano.
2 Le unità amministrative rilevano e documentano i rischi che non possono essere ridotti o possono esserlo soltanto in misura insufficiente (rischi residui). Il committente del progetto, il responsabile dei processi aziendali e la direzione dell’unità amministrativa prendono atto dei rischi residui e ne danno conferma per scritto.
3 Spetta al responsabile dell’unità amministrativa competente decidere se assumere i rischi residui noti.