Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla protezione contro i ciber-rischi nell’Amministrazione federale (Ordinanza sui ciber-rischi, OCiber)
del 27 maggio 2020 (Stato 1° aprile 2021)
Art. 14ePeriodicità
1 Le procedure di sicurezza devono essere eseguite almeno ogni cinque anni.
2 Devono essere eseguite senza indugio se l’oggetto informatico da proteggere o la situazione di minaccia subiscono modifiche rilevanti per la sicurezza.