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Ordinanza sulla protezione contro i ciber-rischi nell’Amministrazione federale (Ordinanza sui ciber-rischi, OCiber)
del 27 maggio 2020 (Stato 1° aprile 2021)
Art. 6Settori
Le misure di protezione contro i ciber-rischi sono suddivise nei tre settori seguenti:
a.
settore della cibersicurezza: comprende tutte le misure volte a prevenire e gestire gli incidenti e a migliorare la resilienza ai ciber-rischi, intensificando a tale scopo la collaborazione internazionale;
b.
settore della ciberdifesa: comprende tutte le misure militari e del Servizio delle attività informative che servono a proteggere i sistemi critici per la difesa nazionale, a respingere i ciberattacchi, a garantire l’efficienza operativa dell’Esercito in ogni situazione e a creare le capacità e le competenze per fornire un supporto sussidiario alle autorità civili; vi rientrano anche le misure attive volte a individuare le minacce, identificare gli aggressori nonché ostacolare e bloccare gli attacchi;
c.
settore del perseguimento penale della cibercriminalità: comprende tutte le misure adottate dalla polizia e dai ministeri pubblici di Confederazione e Cantoni nella lotta contro la cibercriminalità.