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Ordinanza sulla protezione contro i ciber-rischi nell’Amministrazione federale (Ordinanza sui ciber-rischi, OCiber)
del 27 maggio 2020 (Stato 1° aprile 2021)
Art. 8Comitato ristretto Ciber
1 Il Comitato ristretto Ciber è composto:
a.
del delegato alla cibersicurezza (art. 6a dell’ordinanza del 17 febbraio 20107 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze) quale rappresentante del Dipartimento federale delle finanze (DFF);
b.
di un rappresentante del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);
c.
di un rappresentante del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP);
d.
di un rappresentante dei Cantoni designato dalla conferenza dei Governi cantonali competente.
2 Il Comitato ristretto Ciber è presieduto dal delegato alla cibersicurezza.
3 Il Comitato ristretto Ciber informa i rappresentanti delle altre unità amministrative della Confederazione attive nel settore dei ciber-rischi sui punti all’ordine del giorno e può invitarli a singole sedute a scopo consultivo. Per le questioni di politica estera, il Comitato ristretto Ciber coinvolge il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Può inoltre ricorrere a esperti attivi nel settore economico e in quello delle scuole universitarie.
4 Il Comitato ristretto Ciber ha segnatamente i seguenti compiti:
a.
valutare gli attuali ciber-rischi nonché il loro possibile sviluppo in base a informazioni provenienti dai settori della cibersicurezza, della ciberdifesa e del perseguimento penale della cibercriminalità;
b.
valutare costantemente i dispositivi esistenti nei settori della cibersicurezza, della ciberdifesa e del perseguimento penale della cibercriminalità ed esaminare la loro adeguatezza alle minacce;
c.
coadiuvare, se necessario con il coinvolgimento di altri servizi, la gestione interdipartimentale degli incidenti;
d.
informare il Comitato ristretto Sicurezza della Confederazione sui ciberincidenti e sugli sviluppi rilevanti per la politica estera e la politica di sicurezza.
5 I tre dipartimenti rappresentati nel Comitato ristretto Ciber mettono a disposizione le informazioni necessarie per la valutazione congiunta della situazione.
6 Il Servizio delle attività informative della Confederazione illustra la situazione generale delle ciberminacce all’attenzione del Comitato ristretto Ciber.