Ordinanza del DATEC
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Art. 11 Ammortamenti e rettificazioni del valore
1 Per gli ammortamenti degli impianti del traffico regionale viaggiatori va applicato un tasso compreso nei margini riportati nell’allegato. La durata di ammortamento inizia con l’avvio dell’esercizio commerciale e termina con la messa fuori servizio commerciale.16 1bis Se prima del termine della durata di utilizzazione di un impianto ne sono sostituite o rinnovate singole parti, è possibile iscrivere all’attivo e ammortizzare l’impianto suddividendolo in impianto principale e sottoimpianti. Se nell’allegato figurano sottoimpianti, una suddivisione diversa è soggetta ad autorizzazione. La suddivisione dell’impianto deve risultare chiaramente nel conto degli impianti e degli ammortamenti.17 2 Su domanda dell’impresa, l’UFT può autorizzare un tasso di ammortamento diverso se l’impresa:
2bis Gli impianti dell’infrastruttura sono ammortizzati in base alla prevista durata di utilizzazione tecnica.19 3 I contributi a fondo perso degli enti pubblici e di terzi per investimenti iscrivibili all’attivo, in particolare per lavori di scavo di gallerie, devono essere registrati in modo tale che su questa parte degli investimenti non possano essere operate rettificazioni del valore che influiscono sul risultato. In questo caso il contributo a fondo perso non può essere compensato con il valore d’acquisto. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20201653). 17 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 5 feb. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 597). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 5 feb. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016 597). 19 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20201653). |
