Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per: - a.
- conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni: la contabilità analitica effettiva che funge da base per la documentazione del risultato dei singoli settori di un’impresa;
- b.
- settore: tutte le offerte dello stesso genere di un’impresa; un singolo settore riunisce in particolare:
- 1.4
- le linee del traffico regionale viaggiatori per le quali l’impresa riceve indennità dalla Confederazione,
- 2.
- le tratte dell’infrastruttura ferroviaria,
- 3.
- le altre offerte di trasporto ordinate quali il traffico locale o il carico di autoveicoli,
- 4.
- le attività accessorie;
- c.
- conto economico per linea: il risultato di una singola offerta di un settore, documentato nel conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni;
- d.
- conto di previsione: il conto che nell’offerta inoltrata documenta i costi non coperti di singole offerte di un settore o del settore nel suo insieme;
- e.
- conto degli investimenti: la documentazione di tutte le attività svolte in relazione alla realizzazione, il rinnovo, l’ammortamento o il disinvestimento di attivi fissi;
- f.
- ricavi accessori: i ricavi realizzati con le risorse dei settori beneficiari di indennità, quali la pubblicità a bordo dei veicoli o corse speciali effettuate con veicoli dei settori beneficiari di indennità;
- g.
- attività accessorie: le prestazioni di produzione indipendente, concernenti ad esempio immobili non necessari all’esercizio o viaggi effettuati con autobus da turismo.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20201653).
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