Ordinanza del DATEC
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Art. 3 Relazione sulla gestione
1 Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, redigono una relazione sulla gestione secondo l’articolo 958 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni5.6 2 Nell’allegato della relazione sulla gestione vanno indicate tutte le assicurazioni di cose e di responsabilità civile stipulate ai fini dell’esercizio delle linee e tratte concessionarie, con i relativi importi di copertura. Nel caso dei gestori dell’infrastruttura, l’allegato della relazione sulla gestione deve contenere inoltre il conto degli investimenti per il settore dell’infrastruttura.7 3 Le imprese devono presentare la relazione sulla gestione entro sei mesi dalla chiusura dell’anno di esercizio all’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Se hanno ricevuto indennità, contributi o mutui cantonali, devono presentare la relazione sulla gestione, entro lo stesso termine, anche ai relativi Cantoni. 4 ...8 5 RS 220 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20201653). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 1° mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20201653). 8 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 1° mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 20201653). |
