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Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese concessionarie (OCIC)
del 18 gennaio 2011 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 3Relazione sulla gestione
1 Tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, redigono una relazione sulla gestione secondo l’articolo 958 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni5.6
2 Nell’allegato della relazione sulla gestione vanno indicate tutte le assicurazioni di cose e di responsabilità civile stipulate ai fini dell’esercizio delle linee e tratte concessionarie, con i relativi importi di copertura. Nel caso dei gestori dell’infrastruttura, l’allegato della relazione sulla gestione deve contenere inoltre il conto degli investimenti per il settore dell’infrastruttura.7
3 Le imprese devono presentare la relazione sulla gestione entro sei mesi dalla chiusura dell’anno di esercizio all’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Se hanno ricevuto indennità, contributi o mutui cantonali, devono presentare la relazione sulla gestione, entro lo stesso termine, anche ai relativi Cantoni.